6. Artt. 71-75. Referendum Propositivi e di indirizzo. Sono le nuove forme di consultazione della riforma. Più firme per le proposte
Arrivano i referendum propositivi e di indirizzo, nasce una doppia opzione per quello abrogativo. Sono le principali novità per gli istituti di democrazia diretta dei nuovi articoli 71 e 75 della Costituzione, insieme a regole diverse per le proposte di legge di iniziativa popolare. In parte però si tratta di innovazioni per ora solo teoriche perché le modalità del referendum propositivo (che sottopone al voto determinate proposte di legge) e di quello di indirizzo, dovranno essere indicate prima da norme costituzionali e poi da una legge bicamerale. Attualmente i referendum propositivi sono possibili solo in alcune Regioni, mentre nel 1989 si tenne un referendum di indirizzo sulla Costituzione europea. Per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare invece non basteranno più 50 mila firme, ne serviranno 150 mila. In cambio il Parlamento dovrà approvarle in tempi certi (da definire nei regolamenti), mentre oggi finiscono quasi sempre nel dimenticatoio.
Per il referendum abrogativo restano i requisiti attuali (500mila firme e il quorum della maggioranza degli aventi diritto), ma se si raggiungono le 800mila firme il quorum può abbassarsi alla maggioranza dei votanti alle ultime politiche. Resta il divieto di proporre referendum su leggi tributarie e di bilancio, amnistia, indulto e trattati internazionali.

 

 Perché SÌ - Giovanni Guzzetta, professore di Diritto costituzionale all’università di Roma Tor Vergata
“Più chance di partecipazione per il popolo. Il quorum scende. Le ottocentomila firme non sono una soglia eccessiva, e così i referendum avranno più possibilità”
Aumentando da 50 mila a 150 mila le firme necessarie per una proposta di legge di iniziativa popolare, non si scoraggia ulteriormente, professor Giovanni Guzzetta, questa forma di democrazia diretta già poco considerata?
«Mi sembra davvero difficile “scoraggiare” qualcosa che oggi è sostanzialmente inesistente. Nella storia Repubblicana le iniziative popolari esaminate sono state una manciata. Quelle sfociate in legge, lo devono per lo più all’abbinamento con proposte parlamentari o del governo. Hanno funzionato più che altro come petizioni. La riforma garantisce invece che il Parlamento almeno si pronunci sulle proposte».
L’introduzione di referendum propositivi e di indirizzo, di per sé giudicata positiva anche da molti sostenitori del No, non rischia di rimanere lettera morta, visto che è rinviata a nuove leggi?
«Ma è del tutto naturale che per scelte così complesse, si rinvii a interventi successivi da parte del legislatore. Contestare questa soluzione, sarebbe come bocciare la Costituzione del 1948 perché rinviava ad una legge costituzionale per l’operatività della Corte Costituzionale, o ad una legge ordinaria per il CSM».
Il quorum per la validità del referendum abrogativo si abbassa solo se la proposta reca almeno 800mila firme. Non era possibile ridurre il quorum mantenendo il requisito di 500 mila firme?
«In linea teorica sì. Ma le scelte politiche sono spesso dei compromessi. Ma io domando, il referendum avrebbe più chances con la situazione attuale o se la riforma passasse? Quando, nel 2009, facemmo il referendum contro il Porcellum raccogliemmo più di 800mila firme. E se il quorum fosse stato più basso – come prevede appunto la riforma – la storia sarebbe stata diversa. E poi prevedere 800mila firme non può considerarsi in alcun modo un tradimento dello spirito costituente. Se consideriamo l’incremento della popolazione dal 1948 a oggi, il rapporto percentuale rimane inalterato».
 Perché NO - Anna Falcone, avvocatessa cassazionista, fa parte dei comitati del No
“Niente garanzie agire dal basso sarà più difficile. È solo propaganda. Queste norme sono un esempio di propaganda, irrispettoso del diritto dei cittadini ad essere informati”.
Sale il numero delle firme per le proposte di iniziativa popolare, ma con la riforma c’è la garanzia che le Camere le discuteranno in tempi certi. Non è un passo avanti avvocatessa Anna Falcone?
«La realtà è ben diversa dalla propaganda di governo: il nuovo art. 71 aumenta il numero delle firme – il triplo di quanto è richiesto dalla Costituzione vigente – ma si guarda bene dal garantirne l’obbligo di calendarizzazione e deliberazione. Al contrario, la riforma prevede una mera norma di rinvio ai regolamenti parlamentari che dovranno stabilire tempi, forme e limiti – sottolineo “limiti” – della discussione. Una tale norma di rinvio non da garanzia di nulla. Anche perché i regolamenti possono essere modificati dalla stessa maggioranza di governo».
La novità dei referendum propositivi e di indirizzo non dimostra la volontà di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica?
«È un altro “specchietto per le allodole”: la riforma non stabilisce alcuna garanzia certa, ma si limita a rinviare la disciplina concreta dei referendum propositivi e di indirizzo a una futura legge costituzionale, che dovrà prevedere le “condizioni” e gli “effetti” di tali consultazioni. Anche qui una promessa futura a contenuto libero e “a data incerta”. Un fulgido esempio di propaganda, irrispettosa del diritto dei cittadini a conoscere i reali contenuti della riforma e votare consapevolmente».
Per i referendum abrogativi si introduce la possibilità di un quorum di validità più basso se la proposta viene da almeno 800 mila cittadini. Non è una possibilità in più per la democrazia diretta?
«No, perché rimane l’evidente sperequazione di mezzi e risorse per raccogliere le firme necessarie, a seconda che l’iniziativa sia intrapresa da semplici cittadini o da soggetti organizzati e che dispongono di mezzi e risorse proprie, o altrimenti foraggiate. La riforma non prevede nulla in tal senso, ovvero per consentire a tutti i cittadini un uguale ed effettivo accesso all’istituto referendario».
 

Testo vigente

Testo modificato

Art. 71

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Identico

 

Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.

 

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

 

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

 

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 70.

 

Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Identico

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Identico

 

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Identico

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Identico

 

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