Continua Su Repubblica.it lo speciale sul referendum, con le posizione del Sì e del No e i punti della riforma costituzionale su cui saremo chiamati a votare il 4 dicembre prossimo. Articoli de "la Repubblica" di Lavinia Rivara.
10. I nuovi quorum. Dal settimo scrutinio basterà il sì di tre quinti dei presenti. I grandi elettori ridotti da 1008 a 730. L’elezione del capo dello Stato
Sarà ancora il Parlamento in seduta comune, se entrerà in vigore la riforma Boschi, ad eleggere a voto segreto il presidente della Repubblica, ma la platea dei grandi elettori si riduce. I senatori passano da 315 a 100 (compresi i 5 di nomina presidenziale)e sostituiscono anche i 58 delegati regionali. Ai cento si aggiungono i 630 deputati, per un totale di 730 (più i senatori di diritto a vita, oggi uno), rispetto ai 1008 attuali. Ma soprattutto cambiano i quorum: fino al terzo scrutinio per eleggere il capo dello Stato resta necessario avere il sì dei due terzi degli aventi dritto, come oggi. Dal quarto scrutinio il quorum, rispetto alla maggioranza assoluta attuale, si alza ai tre quinti dei grandi elettori. Ma dal settimo scrutinio basterà avere i tre quinti dei “votanti” e non più dei “componenti”. Perché il voto sia valido però devono essere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto (dunque 366). Questo è uno dei passaggi più criticati della riforma, soprattutto se associato all’Italicum, che assegna alla maggioranza 340 seggi. Non cambia la procedura per l’empeachment: serve sempre la maggioranza assoluta del Parlamento, il cui plenum scende però a 730. Infine il presidente supplente sarà quello della Camera, non più del Senato.
Perché SÌ - Anna Finocchiaro (Pd), presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, relatrice della riforma Boschi
“Altro che golpe di maggioranza servono 439 sì Il rischio stallo. Ricordiamo che clima si creò nel 2013 quando, dopo 5 tentativi, fu necessario chiedere il bis a Napolitano”.
L’elezione del capo dello Stato è tra i punti più contestati della riforma, soprattutto il quorum dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio. Lei è stata relatrice della riforma, senatrice Anna Finocchiaro, ci spiega il perché di questa scelta?
«La nuova norma nasce dall’accoglimento di una proposta della minoranza del Pd per venire incontro all’esigenza, manifestata anche dalle opposizioni, di meglio garantire il peso delle minoranze e del Senato nel voto».
Secondo il No dal settimo scrutinio basterà avere in aula il numero legale, cioè 367 parlamentari, e una maggioranza di appena 221 voti, per eleggere il capo dello Stato. Poiché l’Italicum assegna 340 deputati a chi vince le politiche, il partito di maggioranza potrà imporre il presidente? «L’argomento è suggestivo, ma è figlio di una finzione dialettica. Lo dimostro: la maggioranza potrebbe imporre il proprio candidato solo se tutte le minoranze disertassero il voto e si arrivasse ad una presenza di soli 367 votanti su 731 aventi diritto. Accade normalmente il contrario, e cioè che all’elezione del presidente della Repubblica il numero dei votanti coincide con gli aventi diritto. Sostenere il contrario è come dire che una squadra di calcio di dilettanti ultracinquantenni può battere il Real Madrid, naturalmente a condizione che quest’ultima squadra non scenda in campo. Casomai il problema è opposto, poiché per eleggere il Capo dello Stato ci vorrebbero 439 voti, cioè ben 99 in più dei 340 della maggioranza, ciò significa che le opposizioni potrebbero opporre un continuo veto. Senza contare che il voto segreto riserva sempre sorprese».
Pertini è stato eletto al sedicesimo scrutinio con una larghissima maggioranza. La mediazione ha tempi lunghi ma paga.
«Sono d’accordo, anche se tutti ricordiamo il clima che, dopo 5 tentativi andati a vuoto, si creò nel Paese nel 2013; fu necessario chiedere al presidente Napolitano, che aveva più volte escluso la ricandidatura, di accettarla dietro una forte pressione politica».
Perché NO - Gianni Ferrara, professore emerito di Diritto costituzionale alla università La Sapienza di Roma
“Con l’Italicum chi vince impone il candidato La nuova legge elettorale ha effetti devastanti sulla messa in stato di accusa del Colle Via il premio di maggioranza. Via il premio”.
I nuovi quorum per l’elezione del capo dello Stato puntano ad evitare uno stallo nelle votazioni che, in passato, ha determinato situazioni anche drammatiche. Non è necessario professor Gianni Ferrara?
«Più che accelerare il risultato, il sistema di elezione ad un organo costituzionale, dovrebbe favorire la scelta di chi ne può svolgere idoneamente le funzioni. In questo caso quelle di capo dello Stato e di rappresentante dell’unità nazionale. La prima si estrinseca nella cura dell’andamento corretto dell’apparato statale. La seconda impegna a concretizzare il valore più alto dell’ordinamento per assicurare il principio inderogabile dell’eguaglianza. Comporta perciò che il voto di investitura sia il più ampio possibile, non declini di fatto a quorum di votanti che inficino lo stesso principio incorporato nella maggioranza dei tre quinti».
Il No sostiene che dal settimo scrutinio una maggioranza risicata, magari eletta con l’-I-talicum, potrebbe eleggere da sola il presidente. Ma ciò presuppone che le opposizioni abbandonino l’aula, cosa mai accaduta.
«Un sistema discendente di quorum induce una qualsivoglia maggioranza di governo ad attendere che si giunga al minore di tali quorum per poter così esercitare il suo dominio. Con la legge Renzi-Boschi le basterebbe acquisire i voti necessari nel Senato, espressione di un ceto politico che appare piuttosto disinvolto, al punto da suscitare dubbi che possa passare alla storia per il rigore delle sue “virtù repubblicane”. Si consideri anche che, oltre che i voti, si possono acquisire le astensioni. I tre quinti si calcolano infatti sui votanti, non sui presenti in Aula».
Se dovesse cambiare l’Italicum verrebbe meno anche la vostra opposizione?
«Lei allude agli effetti devastanti dell’Italicum sulla posizione del presidente, restando immutato il potere della maggioranza assoluta del Parlamento di porlo in stato di accusa. Abrogare quella legge elettorale non credo che basti, è necessario sradicare il “premio di maggioranza” dall’ordinamento».
 

Costituzione:

Costituzione:

testo vigente

testo modificato

Art. 83

 

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Identico

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

Abrogato

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Art. 84

 

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

Identico

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Identico

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Identico

Art. 85

 

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Identico

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

 

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

Art. 87

 

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Identico

Può inviare messaggi alle Camere.

Identico

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Identico

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Identico

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Identico

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Identico

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa l’autorizzazione di entrambe le Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Identico

Può concedere grazia e commutare le pene.

Identico

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Identico

Art. 88

 

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Identico

 
11 Abolizione di CNEL e province
Le spese della politica.
La riforma Boschi cancella enti e istituzioni. Ma sulle cifre è polemica
Abolito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, cancellate le province dalla Costituzione. Sono due dei principali tagli ai costi della politica che la riforma Boschi si propone. Il CNEL, nato nel 1957 come luogo di mediazione tra le parti sociali, con funzioni di consulenza delle Camere, è divenuto negli anni un ente sempre più residuale. Ha prodotto in quasi 60 anni 14 disegni di legge (nessuno approvato)96 pareri, 270 studi, 90 relazioni, passando dagli iniziali 121 consiglieri a 64. Il suo costo è di 20 milioni l’anno, ma l’abolizione (articolo 99), non produrrà un risparmio equivalente, visto che i dipendenti, pur se trasferiti alla Corte dei Conti, continueranno a costare circa 7 milioni l’anno. Le province escono dalla Costituzione (articolo114) e, secondo la legge Delrio del 2014, si trasformano in “enti di area vasta” insieme alle città metropolitane. Si tratta della legge che ha cancellato le giunte provinciali, prevedendo che i consigli e i loro presidenti vengano eletti non più dai cittadini ma da sindaci e consiglieri comunali. Infine l’articolo 119 introduce nella Carta l’obbligo di amministrare secondo principi di trasparenza, semplificazione ed efficienza.
 
Perché SÌ - Carlo Dell’Aringa - Docente di Economia politica alla università Cattolica di Milano e deputato del Partito Democratico
“Via gli sprechi ma i servizi utili restano in piedi. Anche se i dipendenti del CNEL rimarranno a carico dello Stato si risparmierà evitando future assunzioni”
Professor Carlo Dell’Aringa, abolire il CNEL farà veramente risparmiare 20 milioni l’anno o assai meno, visto che il personale continuerà ad essere pagato dallo Stato? Ma soprattutto perché viene soppresso il Consiglio?
«L’abolizione del CNEL e delle province risponde alla stessa logica di risparmio. Il personale degli enti sciolti non sparisce, ma in buona misura verrà ricollocato in altre amministrazioni che soddisferanno i loro fabbisogni in questo modo, invece di procedere in futuro a nuove assunzioni. Non bisogna per forza licenziare per poter risparmiare : basta sostituire il personale che va in pensione con quello in esubero ».
La riforma cancella dalla Costituzione le province. Ma sono nati gli enti di area vasta con i loro consigli. Insomma le province in realtà non spariscono del tutto?
«Cancellare CNEL e province non significa che spariscono tutte le loro funzioni. Alcune sì perché non più utili. Come l’iniziativa legislativa sul lavoro che le parti sociali dovevano svolgere al CNEL, ma che hanno raramente fatto. Altre funzioni vanno invece salvate. Come quella, sempre del CNEL, di raccolta della documentazione relativa alla contrattazione collettiva e alla rappresentatività delle associazioni sindacali. O come quella, per le Province, di attivare i centri per l’impiego, che deve assolutamente rimanere, anzi essere rafforzata. Si è proposto di semplificare l’assetto istituzionale e di concentrare questi servizi in altri enti e istituzioni, già esistenti, con risparmi di costi».
In Costituzione viene introdotto il principio di trasparenza e di efficienza delle funzioni amministrative. Che ricadute concrete avrà sulla vita dei cittadini?
«Il bisogno di efficienza e trasparenza va di pari passo col bisogno di semplificazione. Il motto deve essere “fare di più con meno”. Coinvolgendo famiglie e imprese nelle critiche e nei suggerimenti sui servizi. Per facilitare la partecipazione occorre che le pubbliche amministrazioni siano trasparenti».
 
PERCHÉ NO - Alfiero Grandi, vice presidente del Comitato per il No ed ex segretario confederale della Cgil
“Si risparmia il costo dell’aereo del premier. L’abolizione delle province è una pessima riforma, le elezioni di secondo grado danno luogo a inciuci”.
La riforma abolisce il CNEL, obiettivo inseguito invano in passato da diversi governi. Alfiero Grandi come ex sindacalista e come Comitato per il No, è d’accordo?
«Il ruolo del CNEL negli ultimi decenni non è stato rilevante, ma definirlo inutile è esagerato, è stata una sede di confronto sociale, ha elaborato studi e proposte non disprezzabili. Il costo del suo funzionamento è paragonabile a quello dell’aereo che Renzi ha fatto prendere in leasing da Ethiad per la presidenza del Consiglio. Il governo per demagogia ha voluto esagerare l’abolizione del CNEL fino ad inserirla nel quesito referendario, comunque non basta a giustificare altre scelte inaccettabili ».
Secondo il governo l’abolizione del CNEL porterà ad un risparmio di 20 milioni l’anno.
«La discussione sul CNEL è avvenuta sotto il peso di una campagna demagogica. In Europa il dialogo sociale è un fondamento del funzionamento istituzionale e si esercita attraverso sedi di confronto tra i soggetti sociali. Oggi si parla del CNEL solo per cancellarlo, vantando il taglio dei costi, ma senza chiedersi cosa prenderà il suo posto. Ad esempio una conferenza tra governo e parti sociali potrebbe sostituire il CNEL, senza costi. La mera soppressione è un’iniziativa demagogica e culturalmente povera».
L’abrogazione delle Province viene costituzionalizzata. Questo ridurrà la burocrazia e taglierà i costi della politica?
«L’abolizione delle Province iniziata con la legge Del Rio è una pessima riforma istituzionale, per di più anticipa ciò che potrebbe accadere nell’elezione dei senatori da parte delle regioni. Da quando è in vigore la Delrio il risultato è che le province hanno subito tagli di miliardi senza poter svolgere i compiti previsti. Solo quando i cittadini eleggono i propri rappresentanti gli eletti hanno forza e sono controllabili. Le elezioni di secondo grado degli organi delle province in troppi casi avvengono con inciuci, rafforzati da una pessima modifica della Costituzione che trascinerà sul Senato la negativa esperienza elettorale delle province».
 

Costituzione:

Costituzione:

testo vigente

testo modificato

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

Abrogato

E’ organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Abrogato

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Abrogato

Sezione II

La Pubblica Amministrazione

[…]

Sezione III

Gli organi ausiliari

[…]

Titolo IV

La magistratura

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale

[…]

Sezione II

Norme sulla giurisdizione

[…]

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Identico

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 

Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Identico

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

 
12. Stop al federalismo. Via le materie concorrenti, fisco, trasporti e infrastrutture tornano al potere centrale Stato e regioni
Dopo gli anni di esaltazione del federalismo, culminati nella riforma del Titolo V voluta dal centrosinistra nel 2001, ora si fa marcia indietro.
La legge Boschi elimina le competenze concorrenti e molte materie divise tra Stato e regioni (su cui è nato un enorme contenzioso costituzionale), diventano esclusiva del primo. Totalmente, come per fisco, trasporti e infrastrutture, o solo per le “disposizioni generali”, come per salute e istruzione. Grazie poi alla “clausola di supremazia” il governo potrà intervenire con legge su materie regionali se lo richiede la tutela dell’interesse nazionale. Escluse dalla stretta le cinque regioni a statuto speciale finché non cambiano gli statuti.
Perché SÌ - Tiziano Treu è un giuslavorista, è stato ministro del Lavoro nei governi Dini e Prodi e dei Trasporti nel governo D’Alema
 “Non ha senso frammentare materie come l’energia”
La riforma inverte la tendenza rispetto al Titolo V del 2001: tornano allo Stato molte competenze oggi regionali, eliminate del tutto quelle concorrenti. Una operazione centralista, professor Tiziano Treu, dopo anni di esaltazione federalista?
«La riforma non è centralista, ma prevede una razionalizzazione sensata del federalismo, già in parte anticipata dalla Corte costituzionale. Non ha senso dare alle regioni competenze su grandi infrastrutture, trasporti, porti e aeroporti nazionali, energia, grandi reti informatiche, politiche del lavoro. Sono materie statali anche in Stati federali (Spagna, Germania) che non conoscono le competenze concorrenti. Lasciare a 20 regioni questi temi aumenta le divisioni del Paese, impedisce politiche unitarie, ostacola gli operatori economici che devono cambiare regole e burocrazia fra una regione e l’altra. Le regioni mantengono due competenze importanti per i cittadini, il governo del territorio e l’assistenza sociale e sanitaria, per la loro capacità di agire localmente».
Attribuire allo Stato competenze esclusive solo riguardo alle disposizioni generali, non può creare nuove ambiguità e quindi nuovi conflitti costituzionali?
«Con le competenze concorrenti la sovrapposizione Stato-Regioni era generale. Ora il riferimento alle disposizioni generali dello Stato riguarda solo certi temi (salute, politiche sociali, turismo), dove le regioni regoleranno il merito delle questioni. L’interpretazione della Corte sarà ancora utile ma più facile. Lo Stato potrà fissare solo le disposizioni generali per regole comuni in tutto il Paese».
Le regioni a statuto speciale manterranno tutti i poteri legislativi fino alla modifica dei loro statuti. Cosa che potrebbe non avvenire mai. Non c’è il rischio di creare così due Italie?
«Una diseguaglianza esiste già per le regioni a statuto speciale. Non è stato possibile superarla. Peraltro negli ultimi anni sono state ridotte le risorse finanziarie per queste regioni, che è un modo per ridimensionarne le attività e i privilegi».
 
Perché NO -Valerio Onida è stato presidente della Corte Costituzionale e insegna Diritto Costituzionale alla Statale di Milano
“Una scelta centralista con disparità clamorose”.
La riforma Boschi riaccentra le competenze a favore dello Stato e a scapito delle regioni. Questo per evitare duplicazioni e superare l’enorme contenzioso apertosi alla Corte Costituzionale. Non era un passo necessario, professor Valerio Onida?
«Quelle stesse forze politiche che nel 2001 vollero la riforma del titolo V, tanto da portarla all’approvazione a stretta maggioranza, oggi propongono una riforma che inverte totalmente il segno di quella, senza motivazioni fondate. È un segno preoccupante di “leggerezza costituzionale”. Non è vero che il contenzioso costituzionale fra Stato e regioni sia dovuto alle “competenze concorrenti”. Nasce dall’uso estensivo dello Stato di certe sue competenze “trasversali”, e soprattutto dal fatto che la riforma del 2001 non è stata attuata dallo Stato con una la legislazione che definisse le materie. La scelta del centralismo fa regredire il nostro assetto regionalistico, in contrasto con l’articolo 5 della Carta, che chiede alla Repubblica di adeguare “i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”».
Non crede che l’attuale frammentazione di competenze allunga i tempi delle decisioni a scapito dei cittadini?
«Sprechi e lungaggini non nascono dall’assetto costituzionale dei rapporti fra Stato e regioni. Queste hanno le loro colpe, ma la responsabilità principale è dello Stato, della sua legislazione, che cambia ogni momento, e della prassi delle amministrazioni, spesso farraginosa».
Dal riaccentramento sono escluse per ora le 5 regioni a statuto speciale. Crede che questo possa portare a delle disparità?
«La disparità è clamorosa. Le ragioni originarie della specialità in parte sussistono ancora, ma oggi vi sono disparità del tutto ingiustificate. La riforma le aggrava: mentre nel 2001 si sono giustamente estese alle regioni speciali le autonomie attribuite a quelle ordinarie, qui, al contrario, si esclude l’applicazione ad esse delle nuove norme più restrittive».
 

Costituzione:

Costituzione:

testo vigente

testo modificato

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

a) identica

b) immigrazione;

b) identica

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) identica

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

d) identica

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

f) identica

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

h) identica

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) identica

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

l) identica

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;

n) norme generali sull’istruzione;

n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

 

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

 

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

 

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;

 

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Abrogato

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

 

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Identico

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Identico

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Identico

 
13. Previsto un tetto alle indennità di governatori e consiglieri, basta soldi ai gruppi politici. Stipendi e rimborsi tagli alle Regioni
Il taglio ai costi della politica non riguarda solo l’abolizione dell’indennità dei senatori e del CNEL. La riforma inserisce in Costituzione (articolo 122) un tetto agli stipendi di governatori e consiglieri regionali (e quindi anche dei nuovi senatori): non potranno superare quelli dei sindaci dei comuni capoluogo di Regione, che però non sono uguali ma variano in base alle fasce demografiche.
Resta poi da capire se il tetto comprende tutte le voci del trattamento (rimborsi, diarie) o solo l’indennità base. In ogni caso a stabilire l’entità dei trattamenti non saranno più i singoli Consigli, ma una legge nazionale bicamerale. Ancora una volta però sono escluse le cinque Regioni a statuto speciale. Vale invece per tutte l’abolizione dei finanziamenti pubblici “monetari” ai gruppi politici (norme transitorie della riforma), quelli finiti al centro di diversi scandali per i rimborsi truffa. E si arriva fino alla rimozione dei governatori (articolo 120) in caso di grave dissesto finanziario della Regione, anche se i criteri saranno decisi con una legge bicamerale. Sarà sempre una legge infine a fissare, anche per le regioni, i principi per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza politica.
 
Perché SÌ - Elisabetta Gualmini - Politologa, è vice presidente della regione Emilia Romagna
 “Con i risparmi più servizi per i cittadini. Eliminando i soldi ai gruppi regionali si cancella la causa principale di corruzione e illegalità degli ultimi anni”.
Se si volevano uniformare e ridurre gli stipendi dei consiglieri regionali perché, professoressa Elisabetta Gualmini, non fissare un criterio comune, anziché indicare come tetto le buste paga dei sindaci di capoluogo che sono diverse tra loro?
«Gli stipendi dei sindaci non possono essere uguali in tutto perché le dimensioni delle città-capoluogo sono diverse. Adeguare i trattamenti dei consiglieri regionali alla retribuzione del sindaco del comune capoluogo significa ridurre moltissimo le indennità, perché oggi sono sicuramente più alte. È un parametro molto semplice e comprensibile. Se vince il Sì, i risparmi saranno molto significativi e si potranno dirottare risorse su servizi, scuole e trasporti ».
La riforma abolisce i finanziamenti ai gruppi finora utilizzati per rimborsi spese. Ma lei, che è vice presidente dell’Emilia Romagna, sa che ciò non si tradurrà automaticamente in risparmi perché toccherà alle Regioni sostenere i costi di collaboratori, convegni e trasferte. Non è così?
«Si cancella la causa principale degli episodi di corruzione e di illegalità degli ultimi anni; chi vota no lascia tutto così com’è, chi vota sì partecipa a un cambiamento fondamentale. L’abolizione completa dei rimborsi ai gruppi consiliari, che hanno norme anche molto ambigue, fa sì che d’ora in avanti le regole siano molto più chiare: la regione decide come e quanti collaboratori si possono avere, quali spese possono essere rimborsate e quali no. In Emilia Romagna abolendo i rimborsi ai gruppi, il Tfr alla giunta, il vitalizio e abbassando indennità abbiamo prodotto milioni e milioni di risparmi che utilizzeremo per fare altre cose a favore dei cittadini».
La promozione dell’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza porterà concretamente ad una maggiore presenza femminile nelle istituzioni locali?
«Si recepiscono norme già in atto in questo caso. Le leggi elettorali di Regioni e comuni contengono già la doppia preferenza di genere e criteri di pari opportunità, così come l’Italicum tra l’altro».
 
Perché NO - Gaetano Quagliariello, senatore ed ex ministro delle Riforme
“Finta stretta i veri costi restano intatti. La parità donne-uomini al Senato sarà impossibile, sia per il rinnovo continuo che per la sua composizione”
Il limite agli stipendi dei consiglieri regionali e dei nuovi senatori, e l’abolizione dei finanziamenti ai gruppi regionali, spesso al centro di inchieste su abusi e truffe, non rappresentano, senatore Gaetano Quagliariello, un taglio opportuno ai costi della politica?
«Il risparmio sarà irrisorio. Senza contare i rimborsi per le trasferte a Roma dei consiglieri regionali eletti senatori: con gli scontrini abbiamo già dato. L’esperienza del Titolo V insegna che una riforma sbagliata costa al Paese molto più di ciò che può far risparmiare. La verità è che i veri costi della politica, fuori dai riflettori, nessuno li tocca: si pensi alle municipalizzate ».
Si potrà arrivare anche alla rimozione dei governatori in caso di grave dissesto delle Regioni. Ma sia questa norma che il tetto agli stipendi non si applicheranno alle regioni a statuto speciale. È giusto così?
«La riforma determina squilibrio. Servirebbe un sistema ordinato, in cui le Regioni abbiano uno spazio e ne siano responsabili. Invece, così si crea una differenza abnorme tra Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. Ad esempio, alla Lombardia potrebbe essere azzerata ogni potestà, mentre alla Sicilia viene lasciato arbitrio assoluto. Inoltre, il governo potrebbe usare le sue prerogative per fini politici: lo scontro tra Renzi ed Emiliano è un esempio di cosa potrebbe accadere ».
Viene introdotto in Costituzione il principio dell’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza, da promuovere nelle leggi elettorali regionali, oltre che nazionali. È un passo avanti per la parità?
«Con il nuovo Senato sarebbe irrealizzabile. Innanzi tutto perché si rinnova a ciclo continuo. In secondo luogo, poiché i senatori non rappresenterebbero la Regione ma i partiti, in molte Regioni a un partito toccherà il senatore- consigliere e a un altro il senatore-sindaco, senza garanzia che i due siano di sesso diverso. Non ci sarà parità di genere né proporzionalità nella rappresentanza: due principi scritti in Costituzione ma inattuabili».

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Identico

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Identico

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Identico

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Identico

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

Identico

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Identico

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Identico

 

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